Finanziamenti per palestre e strutture sportive delle scuole

Decreto Miur 11 febbraio 2019, n. 94 

(Registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2019 al n. 1-546)
(Pubblicato sul sito Miur in data 10 aprile 2019)

VISTA la legge Il gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’articolo l, comma 140;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1072;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, recante ripartizione delle risorse del Fondo per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo l, comma l 072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l’altro, ali’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l O dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 sono state assegnate risorse al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per investimenti in infrastrutture tra le quali figura anche l’edilizia scolastica;
DATO ATTO che in particolare per l’annualità 2018 risultano assegnate risorse al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pari ad € 61.360.000,00, di cui destinabili ad interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico € 52.380.000,00;
CONSIDERATO che un ruolo di particolare importanza per l’attività didattica, anche al fine di ridurre il tasso di dispersione scolastica, è svolto dalla presenza all’interno degli edifici scolastici di palestre e/o strutture sportive;
DATO ATTO che all’interno della programmazione triennale nazionale 2018-2020 risultano presenti molteplici interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive;
CONSIDERATO che con avviso pubblico del 12 dicembre 2018 è stato richiesto alle Regioni di selezionare interventi, relativi a nuove costruzioni o a messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive nell’ambito della programmazione triennale
2018-2020 e per un importo complessivo di euro 50 milioni, tenendo conto dei seguenti criteri:
– livello di progettazione preferibilmente definitiva e/o esecutiva;
– interventi ricadenti in area a elevato tasso di deprivazione territoriale o carente di altre strutture sportive scolastiche;
– interventi ricadenti in aree caratterizzate da un elevato tasso di dispersione scolastica.
DATO ATTO che nel predetto Avviso è stato definito, sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione triennale nazionale, l’importo massimo spettante ad ogni Regione:
ABRUZZO € 1.524.188,03
BASILICATA € 873.485,55
CALABRIA € 2.622.751,34
CAMPANIA € 5.044.917,11
EMILIA-ROMAGNA € 3.190.550,86
FRIULI-VENEZIA G. € 1.237.790,55
LAZIO € 4.124.070,99
LIGURIA € 1.188.196,71
LOMBARDIA € 6.611.944,64
MARCHE € 1.562.805,96
MOLISE € 544.635,85
PIEMONTE € 3.468.056,79
PUGLIA € 3.339.519,21
SARDEGNA € 1.717.837,10
SICILIA € 4.616.276,31
TOSCANA € 3.087.772,25
UMBRIA € 1.112.522,33
VALLE D’AOSTA € 267.484,70
VENETO € 3.865.193,72
TOTALE € 50.000.000,00
RITENUTO necessario, alla luce dei piani pervenuti da parte delle Regioni, destinare quota parte dell’importo complessivo di € 52.380.000,00, destinato ali’edilizia scolastica con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, pari a € 50.000.000,00 alla realizzazione di interventi di nuove costruzioni o messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a strutture sportive e la restante parte residua pari ad € 2.380.000,00 alla messa in sicurezza di edifici scolastici interessati da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali o per altre motivate esigenze al fine di garantire l’agibilità degli edifici e di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sicurezza delle strutture;
DATO ATTO che le predette risorse gravano sul capitolo 7105, Fondo unico dell’edilizia scolastica, mediante l’attivazione, in corso di definizione, di un nuovo piano gestionale per garantire una separata rendicontazione dai restanti fondi gravanti sul medesimo capitolo;
RITENUTO altresì, possibile finanziare gli interventi, così come individuati dalle Regioni nell’ambito della selezione indetta in data 12 dicembre 2018, di cui all’allegato elenco da Abruzzo a Veneto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
CONSIDERATO che gli interventi individuati dalle singole regioni non esauriscono, per alcune regioni, l’intero importo a ciascuna spettante, per cui la somma complessiva assegnabile è di € 48.764.581,34 in luogo dei 50.000.000,00 disponibili; RITENUTO di dover assegnare la somma complessiva di € 48.764.581,34 e di considerare le residue risorse, pari a euro 1.235.418,66, quali economie da riassegnare con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

DECRETA

Articolo l
(Riparto risorse)

l. L’importo complessivo di euro 50.000.000,00, assegnato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 per l’annualità 2018, è suddiviso tra le Regioni per il finanziamento di interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive, tenendo conto dei parametri di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell’Accordo in Conferenza unificata del6 settembre 2018, come di seguito riportato:
ABRUZZO € 1.524.188,03
BASILICATA € 873.485,55
CALABRIA € 2.622.751,34
CAMPANIA € 5.044.917,11
EMILIA-ROMAGNA € 3.190.550,86
FRIULI-VENEZIA G. € 1.237.790,55
LAZIO € 4.124.070,99
LIGURIA € 1.188.196,71
LOMBARDIA € 6.611.944,64
MARCHE € 1.562.805,96
MOLISE € 544.635,85
PIEMONTE € 3.468.056,79
PUGLIA € 3.339.519,21
SARDEGNA € 1.717.837,10
SICILIA € 4.616.276,31
TOSCANA € 3.087.772,25
UMBRIA € 1.112.522,33
VALLE D’AOSTA € 267.484,70
VENETO € 3.865.193,72
TOTALE € 50.000.000,00

2. Agli enti locali individuati quali beneficiari dalle Regioni, così come inseriti nell’allegato elenco da Abruzzo a Veneto (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è assegnata la somma complessiva di euro 48.764.581,34 per la realizzazione degli interventi di costruzione o messa in sicurezza di palestre o strutture sportive, come indicato nel medesimo allegato.

3. Le residue risorse, pari a euro 1.235.418,66, quali economie rispetto all’importo stanziato di euro 50.000.000,00, sono riassegnate con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. L’ulteriore somma pari ad € 2.380.000,00, spettante al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la finalità dell’edilizia scolastica, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, è destinata alla messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a seguito di eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire l’agibilità, il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sicurezza delle strutture.

5. Le risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 7105 del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 2
(Individuazione interventi e termini di aggiudicazione)

l. Gli enti locali di cui all’allegato elenco da Abruzzo a Veneto (allegato l), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione ed esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di adozione del presente decreto, pena la decadenza dal presente contributo.

3. Il termine di cui al comma 2 si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Gli interventi di cui all’articolo l, comma 4, sono individuati sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali e con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 3
(Modalità di rendicontazione e monitoraggio)

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare
esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di
Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma l, e l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4
(Revoche e controlli)

l. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo
2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento finanziato con il presente decreto risulti
assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le medesime finalità.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi l e 2, le risorse ricevute ai sensi dell’articolo 3, comma l, lett. a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo l, comma l 072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ELENCO INTERVENTI FINANZIATI

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.