Ripartiti dal MEF gli spazi finanziari

Decreto M.E.F. 9 febbraio 2018, n. 20.970 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

VISTO l’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10;

VISTO l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato articolo 10,  comma 5, della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 874 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il comma 485 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

VISTO il comma 486 dell’articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che prevede che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del citato articolo 1, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 486-bis del citato articolo 1, che dispone che i comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 243 del 2012, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;

VISTI i commi 487 e 488 del predetto articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevedono che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica che provvede ad attribuire a ciascun ente locale i predetti spazi finanziari, tenendo conto dell’ordine prioritario di cui al comma 488;

VISTO il comma 488-bis del citato articolo 1 che dispone che i comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 dello stesso articolo, per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al precedente comma 488;

VISTI i commi 487-bis e 488-ter dell’articolo 1, che prevedono che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport che provvede ad attribuire a ciascun ente locale i predetti spazi finanziari, tenendo conto dell’ordine prioritario di cui al comma 488-ter;

VISTO altresì, il comma 489 del medesimo articolo 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l’importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale;

VISTO il successivo comma 490 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, che dispone che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»;

VISTO il comma 491 del predetto articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490 sono completi delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente e all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente;

VISTO il comma 492, dell’articolo 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, che dispone che l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto dell’ordine prioritario ivi indicato;

VISTO, altresì, il comma 493 del predetto articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, ferme restando le priorità di cui alle lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) del precedente comma 492, qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2018, n. 9 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2018, che, all’articolo 66, comma 7, lettera a) ha introdotto la priorità di cui alla lettera a-ter) del comma 492 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

VISTO il comma 507 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che,  l’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);

VISTO il comma 508 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10,  comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;

VISTO il comma 1 dell’articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti;

CONSIDERATO che gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016, possono fare richiesta di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 del citato articolo 43-bis del decreto legge  n. 50 del 2017;

VISTA la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica 7 febbraio 2018, n. 1, con la quale sono attribuiti agli enti locali beneficiari spazi finanziari, per un ammontare complessivo pari a circa 342 milioni di euro, per interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 1, commi 487 e 488, a valere sull’importo di 400 milioni di euro, tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dal comma 488 del medesimo articolo 1. Di conseguenza, gli spazi finanziari eccedenti alle richieste complessive pervenute, per un ammontare pari a circa 58 milioni di euro, sono destinati, ai sensi del comma 489 del richiamato articolo 1, alle finalità degli interventi previsti al comma 492 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

VISTA la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport del 7 febbraio 2018, con la quale sono attribuiti agli enti locali beneficiari gli spazi finanziari di cui necessitano, per interventi di impiantistica sportiva di cui all’articolo 1, commi 487-bis, 488-ter e 489 della legge n. 232 del 2016, a valere sull’importo di 100 milioni di euro, tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dal comma 488-ter;

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per l’anno 2018 finalizzati a favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito di cui all’articolo 1, commi da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016, è pari complessivamente a circa 458 milioni di euro, di cui circa 58 milioni di euro resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica;

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni pervenute al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it» entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le richieste di spazi finanziari per l’anno 2018, a valere sull’importo complessivo di circa 458 milioni di euro, da parte degli enti locali per favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito di cui all’articolo 1, commi da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016, ammonta complessivamente a circa 585 milioni di euro, di cui circa 76 milioni di euro richiesti dalle città metropolitane e dalle province e circa 509 milioni di euro richiesti dai comuni;

CONSIDERATO che la voce a-ter) del comma 492 dell’articolo 1 non è stata presa in considerazione nell’ordine prioritario di cui al medesimo comma 492, essendo stata introdotta dal comma 7, lettera a) dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 217 del 2017, entrato in vigore in data successiva al 20 gennaio 2018 (27 gennaio 2018) e, pertanto, le relative richieste di spazi finanziari, di importo pari a circa 5 milioni di euro,  sono confluite nelle priorità di cui alle lettere a2), se effettuate dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a2-bis), se effettuate dai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, ovvero, nelle voci residuali di cui alle lettere e) ed f) del prospetto presente sull’applicativo web nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», se effettuate dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, città metropolitane e province;

CONSIDERATO in particolare, che le richieste di spazi finanziari per l’anno 2018, a valere sul predetto importo di circa 458 milioni di euro, da parte degli enti locali per le priorità di cui al medesimo articolo 1, comma 492, di cui alle lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) risultano complessivamente pari a circa 317 milioni di euro e, pertanto, sono interamente soddisfatte;

CONSIDERATO, altresì, che le richieste di spazi finanziari per l’anno 2018 da parte degli enti locali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e diversi da quelli di cui alle richiamate lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), del comma 492, ammontano complessivamente a circa 268 milioni di euro e gli spazi finanziari residuali, dopo aver soddisfatto le citate priorità di cui al comma 492, sono pari a circa 141 milioni di euro e che, pertanto, ai sensi del comma 493 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, l’attribuzione di tali spazi finanziari è effettuata, per gli investimenti residuali di cui alle lettere e) ed f), a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione;

RAVVISATA l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 1, commi 485 e da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016, all’emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari secondo quanto previsto dalla richiamata normativa;

 

D E C R E T A

Articolo 1

(Richiesta di spazi finanziari e criteri di riparto)

 

Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l’anno 2018, sono attribuiti spazi finanziari agli enti locali che hanno effettuato richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016.
Gli spazi finanziari di cui all’articolo 1, commi 485 e da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016, per un ammontare complessivo pari a circa 458 milioni di euro, come rideterminati a seguito degli spazi residuali eccedenti per interventi di edilizia scolastica, sono attribuiti agli enti locali sulla base delle richieste effettuate, entro il termine perentorio del 20  gennaio 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», tenendo conto dell’ordine prioritario di cui articolo 1, comma 492, lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), della legge n. 232 del 2016.
Gli spazi finanziari per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e diversi da quelli di cui al comma 492,  lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) del medesimo articolo 1 (investimenti di cui alle lettere e) ed f) del prospetto presente sull’applicativo web nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»), sono attribuiti a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione, ai sensi del comma 493 del citato articolo 1.

 

Articolo 2

(Spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica)

 

Gli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 1, commi 487, 488, e 489, della legge n. 232 del 2016, riportati complessivamente per ciascun ente locale nella tabella di cui all’Allegato 1 – colonna: “Edilizia scolastica (commi 487 e 488-bis)”, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono attribuiti agli enti locali con determina, e relativi allegati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, 7 febbraio 2018, n. 1, consultabile sul sito web http://italiasicura.governo.it/.

 

Articolo 3

(Spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva)

 

Gli spazi finanziari riferiti ad interventi di impiantistica sportiva di cui all’articolo 1, commi 487-bis, 488-ter e 489 della legge n. 232 del 2016, riportati complessivamente per ciascun ente locale nella tabella di cui all’Allegato 1 – colonna “Impiantistica sportiva                            (commi 486-bis,487-bis e 488-ter)”, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono attribuiti agli enti locali con determina, e relativi allegati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport del 7 febbraio 2018, consultabile sul sito web  http://www.sportgoverno.it/.

 

Articolo 4

(Riparto spazi finanziari anno 2018)

Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all’articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016 ed i relativi spazi finanziari assegnati nell’anno 2018, pari complessivamente a 900 milioni di euro, trovano evidenza, per ciascun ente, nella tabella di cui all’Allegato 1 – colonna “Totale spazi assegnati anno 2018”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari per gli investimenti di cui ai commi da 490 a 493 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e i relativi spazi finanziari assegnati nell’anno 2018, pari complessivamente a circa 458 milioni di euro, trovano evidenza nella tabella di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, distintamente per ciascuna priorità di cui al comma 492, nonché per le voci residuali di cui alle lettere e) ed f) del prospetto di richiesta compilato sull’applicativo web nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari per investimenti diversi da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), del medesimo articolo 1 (lettere e) ed f) del prospetto di richiesta compilato sull’applicativo web nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it») ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. La graduatoria derivante da tale incidenza – completa degli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli enti locali esclusi dall’assegnazione – trova evidenza nella tabella di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun ente locale, nella cella (x) del prospetto VAR/PATTI/2018, presente sull’applicativo web «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
Gli enti locali di cui al comma 1 richiedenti spazi per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva che avessero erroneamente formulato istanza di spazi per il medesimo intervento anche sull’applicativo web del pareggio di bilancio, sono tenuti a dare evidenza di tale erronea richiesta mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it,  da inviare  entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
A seguito delle eventuali comunicazioni di cui al comma 5, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a scorrere la graduatoria di cui all’Allegato 3, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli enti interessati.

 

Articolo 5

(Vincolo utilizzo spazi finanziari e sanzioni)

Gli spazi finanziari di cui all’articolo 4, comma 1, indicati nella tabella riportata nell’Allegato 1, sono destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. In particolare, nel caso di investimenti finanziati con:
avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell’anno di riferimento (2018), nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4);
operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.
Gli enti locali beneficiari attestano l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il presente decreto, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui al comma 1 sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalità.
Qualora gli spazi finanziari concessi nel 2018 in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il presente decreto, siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui ai commi 2 e 3 (anno 2020), ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016.
Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all’articolo 4, comma 1, devono trasmettere, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni relative agli investimenti per opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:
con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.
L’ente locale beneficiario degli spazi finanziari che non effettua la trasmissione delle informazioni di cui al comma 5, non può procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto. L’applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l’invio delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al decreto  legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

Roma, 9 febbraio 2018

 

Il Ragioniere Generale dello Stato
Daniele Franco