Istanza Codacons, accesso atti antisismica 12 gennaio 2018
CODACONS
Lecce, 12 gennaio 2018
A tutte le Regioni e le Province italiane – Loro indirizzi
Raccomandata via PEC
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO EX LEGE 241/90 – DIFFIDA
Il Codacons, Coordinamento di Associazioni per la Tutela Ambientale e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del Presidente Nazionale Avv. Giuseppe Ursini, che ai soli fini della presente istanza di accesso e diffida elegge domicilio presso e nella sede di Codacons Lecce in Lecce alla Via Braccio Martello n. 02 – fax 0832152.32.
espone quanto segue.
Il Codacons è associazione di tutela dei diritti dei cittadini e consumatori, iscritta e componente presso Il CNCU , istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in tale veste la stessa è portatrice della tutela degli interessi e diritti dei cittadini e consumatori italiani per come riconosciuti dalla vigente legislazione italiana ed europea e segnatamente dall’Art. 2 Codice del Consumo, nonché portatrice degli interessi e dei diritti dei propri iscritti e associati ai sensi del vigente statuto nazionale liberamente visionabile sul sito internet www.codacons.it.
Posta l’indicata premessa, la scrivente associazione evidenzia come, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 28 della Legge nr. 64/1974, tutti gli edifici scolastici devono possedere il Certificato di rispondenza alla normativa antisismica, nonché essere in possesso del Certificato di agibilità che, ai sensi dell’art. 24 del TU dell’edilizia (DPR 380/2001), attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati.
In tale contesto si inserisce il recente arresto giurisprudenziale posto dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 190/2018 (Sesta Sez. penale) secondo cui «Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento. […] per cui La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo»;
La scrivente associazione, quindi, partendo dal presupposto che effettivamente il rischio sismico colpisce tutta la penisola italiana, con un elevato livello sismico in quelle aree dove le caratteristiche geologiche del terreno e della morfologia locale possono comportare amplificazione delle onde sismiche, e nel primario interesse di tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente operante all’interno delle strutture scolastiche effettivamente operanti sul territorio nazionale, ritiene necessario adoperarsi affinché sia concretamente verificato il rigoroso rispetto dell’indicata normativa in materia di sicurezza sismica.
In tale contesto, peraltro è noto che l’art. 11 del decreto legge n. 39/2009 prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, motivo per il quale già nel 2012 furono introdotti dei contributi per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico, ricomprendendo, tra quest’ultimi anche gli edifici scolastici.
Per cui, anche che secondo le norme vigenti, gli Enti proprietari degli immobili scolastici hanno l’onere di effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riteniamo doveroso rivolgerei agli indicati Enti proprietari, al fine di ottenere immediata contezza del rilascio dei certificati antisismici nonché dei certificati di agibilità di tutti gli edifici scolastici di loro competenza.
Per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge nr. 241190 e ss.mm. e ii. nonché, ave occorra, della direttiva 2003/4/CE, che riconosce a tutti i cittadini il diritto alla libera «informazione ambientale», il Codacons per come innanzi rappresentato e domiciliato
CHIEDE
che gli Enti in indirizzo, nel termine di giorni 30 dal ricevimento della presente come per legge, vogliano fornire in copia i certificati antisismici, nonché i certificati di agibilità di tutti gli edifici scolastici di loro competenza mediante invio telematica degli stessi all’indirizzo ìnfo@codacons.le.it – info@pec.legaliter.it o postale presso la sede territoriale di Codacons Lecce in Lecce alla Via Braccio Martello n. 02 73100 presso cui, ai soli fini del presente atto di accesso si è domiciliata.
Contestualmente, si informa che l’infruttuoso scadere del termine indicato senza che sia riconosciuto l’odierno richiesto legittimo accesso agli atti costringerà la scrivente associazione ad ogni opportuna tutela giudiziaria innanzi alla competente Autorità Amministrativa.
Nel ribadire come il recente arresto giurisdizionale della Suprema Corte di Cassazione abbia sottolineato come l’inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, integra la violazione di una norma di aggravamento del pericolo, e che una tale responsabilità di natura penale ricade espressamente in capo agli enti proprietari degli immobili che sono tenuti oltre alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria anche a garantire la sicurezza sismica degli stessi. Con conseguente responsabilità personale in capo ai rispettivi legali rappresentati p.t. e/o dirigenti amministrativi di settore.
Nel sottolineare come garantire la sicurezza sismica degli edifici scolastici evita, ovvero riduce grandemente, il rischio di crolli e quindi la potenziale perdita di vi te umane (segnata mente gli studenti anche di giovane, giovanissima e tenera età – il personale docente ed il personale non docente) nonché rappresenta idoneo strumento tecnico per garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con conseguente generale beneficio per la popolazione scolastica globalmente considerata
Il Codacons per come innanzi rappresentato assistito e difeso
DIFFIDA
Gli enti in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici sottoposti al loro controllo ed utilizzo, ad ottemperare agli obblighi indicati di Legge in materia di sicurezza sismica ovvero di dotare gli stessi (operando eventualmente gli opportuni interventi manutentivi) di regolare certificazione di rispondenza alla normativa antisismica così conformandosi a quanto espressamente sancito dalla indicata Sentenza n. 190/2018 della Suprema Corte di Cassazione.
RISERVA
Alla scrivente associazione, in caso di non ottemperanza, di avviare nelle competenti sedi giudiziarie ogni utile iniziativa onde garantire la sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente operante all’interno degli edifici scolastici.
CONFERISCE
Sin da ora all’Avv. Piero Mongelli e Avv. Cristian Marchello, anche disgiuntamente tra loro, incarico professionale di rappresentare il Codacons ai fini della presente istanza e di ogni ulteriore eventuale incombente conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà.
Codacons, Avv.to Giuseppe Orsini, Presidente Nazionale
Avv.to Piero Mogelli
Avv.to Cristian Marchello