Codacons chiede dati sulle scuole

 Istanza Codacons, accesso atti antisismica 12 gennaio 2018 

CODACONS

Lecce, 12 gennaio 2018

A tutte le Regioni e le Province italiane – Loro indirizzi

Raccomandata via PEC

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO EX LEGE 241/90 – DIFFIDA

Il Codacons, Coordinamento di Associazioni per la Tutela Ambientale e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del Presidente Nazionale Avv. Giuseppe Ursini,  che ai soli fini della presente istanza di accesso e diffida elegge domicilio presso e nella sede di Codacons Lecce in Lecce alla  Via Braccio  Martello n. 02 – fax 0832152.32.

espone quanto segue.

Il Codacons  è  associazione  di  tutela  dei  diritti  dei  cittadini  e consumatori,  iscritta  e componente presso Il CNCU , istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in tale veste la stessa è portatrice della tutela degli interessi e diritti dei cittadini e consumatori italiani per come riconosciuti dalla vigente legislazione italiana ed europea e segnatamente  dall’Art. 2 Codice del Consumo, nonché portatrice degli interessi e dei diritti dei propri iscritti e associati ai sensi del vigente statuto nazionale liberamente visionabile sul sito internet www.codacons.it.

Posta l’indicata premessa, la scrivente associazione evidenzia come, nel rispetto di quanto statuito dall’art.  28 della Legge nr. 64/1974, tutti  gli edifici scolastici  devono  possedere il Certificato di  rispondenza alla   normativa  antisismica, nonché  essere   in  possesso   del Certificato  di agibilità che, ai sensi dell’art.  24 del TU dell’edilizia (DPR 380/2001), attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati.

In tale contesto si inserisce il recente arresto giurisprudenziale  posto dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 190/2018 (Sesta Sez. penale) secondo cui «Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata  alla finalità  di contenimento del rischio di verificazione dell’evento. […] per cui La inosservanza  della regola   tecnica  di  edificazione   proporzionata  al   rischio  sismico  di  zona,  anche   ove quest’ultimo si  attesti   su  percentuali   basse  di  verificabilità, integra   pur  sempre   la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo»;

La scrivente  associazione, quindi, partendo dal presupposto che effettivamente  il rischio sismico  colpisce  tutta  la  penisola  italiana,  con  un  elevato  livello  sismico  in  quelle  aree dove le caratteristiche  geologiche del  terreno e della  morfologia  locale  possono  comportare amplificazione  delle onde sismiche, e nel primario interesse di tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza  degli alunni e del personale docente  e non docente operante  all’interno delle strutture   scolastiche   effettivamente   operanti   sul   territorio   nazionale,   ritiene   necessario adoperarsi affinché sia concretamente  verificato il rigoroso rispetto dell’indicata normativa in materia di sicurezza sismica.

In tale contesto, peraltro è noto che l’art. 11 del decreto legge n. 39/2009 prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, motivo per il quale già nel 2012 furono introdotti dei contributi per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico, ricomprendendo, tra quest’ultimi anche gli edifici scolastici.

Per cui, anche che secondo le norme vigenti, gli Enti proprietari degli immobili scolastici hanno  l’onere  di effettuare  i  necessari  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria riteniamo  doveroso  rivolgerei  agli  indicati  Enti  proprietari,  al  fine  di  ottenere  immediata contezza del rilascio dei certificati antisismici nonché dei certificati di agibilità di tutti gli edifici scolastici di loro competenza.

Per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge nr. 241190 e ss.mm. e ii. nonché, ave  occorra, della  direttiva   2003/4/CE, che  riconosce  a  tutti  i cittadini il diritto  alla  libera «informazione ambientale», il Codacons per come  innanzi  rappresentato e domiciliato

CHIEDE

che gli Enti  in indirizzo, nel termine di giorni 30 dal ricevimento della  presente come per legge, vogliano fornire in copia i certificati  antisismici, nonché i certificati di agibilità di tutti gli edifici scolastici       di    loro    competenza   mediante     invio    telematica   degli    stessi    all’indirizzo ìnfo@codacons.le.it – info@pec.legaliter.it   o  postale  presso  la sede  territoriale  di  Codacons Lecce in Lecce alla Via Braccio Martello n. 02 73100  presso cui, ai soli fini del presente atto di accesso si è domiciliata.

Contestualmente,  si  informa  che  l’infruttuoso scadere   del  termine   indicato senza  che  sia riconosciuto l’odierno richiesto  legittimo  accesso agli atti costringerà la scrivente  associazione ad ogni opportuna tutela giudiziaria innanzi alla competente Autorità  Amministrativa.

Nel ribadire  come  il recente  arresto  giurisdizionale della  Suprema  Corte  di Cassazione abbia sottolineato come  l’inosservanza della  regola  tecnica  di edificazione proporzionata al  rischio sismico di zona, integra la violazione di una norma di aggravamento del pericolo, e che una tale responsabilità di natura penale ricade espressamente in capo agli enti proprietari  degli immobili che  sono  tenuti  oltre  alla  loro  manutenzione ordinaria   e  straordinaria  anche  a  garantire   la sicurezza sismica  degli  stessi. Con  conseguente  responsabilità personale  in capo  ai  rispettivi legali rappresentati  p.t. e/o dirigenti  amministrativi di settore.

Nel sottolineare come garantire la sicurezza sismica  degli edifici scolastici evita, ovvero  riduce grandemente, il rischio di crolli  e quindi  la potenziale perdita di vi te umane (segnata mente gli studenti  anche di giovane,  giovanissima e tenera età – il personale docente  ed il personale  non docente) nonché  rappresenta idoneo  strumento tecnico per garantire  la corretta  manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili  con conseguente generale  beneficio per la popolazione scolastica globalmente considerata

Il Codacons per come  innanzi  rappresentato assistito  e difeso

DIFFIDA

Gli  enti  in indirizzo, nell’ambito delle  rispettive  competenze in  materia  di  manutenzione e sicurezza  degli  edifici  scolastici  sottoposti al  loro  controllo ed  utilizzo,  ad ottemperare agli obblighi indicati di Legge in materia di sicurezza sismica ovvero di dotare gli stessi (operando eventualmente  gli opportuni  interventi manutentivi) di regolare certificazione  di rispondenza alla normativa antisismica così conformandosi a quanto espressamente sancito dalla indicata Sentenza n. 190/2018 della Suprema Corte di Cassazione.

RISERVA

Alla scrivente associazione, in caso di non ottemperanza, di avviare nelle competenti sedi giudiziarie ogni utile iniziativa onde garantire la sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente operante all’interno degli edifici scolastici.

CONFERISCE

Sin da ora all’Avv. Piero Mongelli e Avv. Cristian  Marchello, anche disgiuntamente  tra loro, incarico  professionale  di  rappresentare  il Codacons  ai  fini della  presente  istanza  e di ogni ulteriore eventuale incombente conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà.

Codacons, Avv.to Giuseppe Orsini, Presidente Nazionale

Avv.to Piero Mogelli

Avv.to Cristian Marchello