No al sequestro della scuola di Pratola Serra

In seguito alla denuncia esposta da due consiglieri di minoranza   del Comune di Pratola Serra in data 19 ottobre 2016, poi integrata il 30 ottobre 2016, in merito alla presunta precarietà strutturale dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria sito in via Saudelle nel Comune di Pratola Serra, la Procura della Repubblica di Avellino formulò il sequestro preventivo facendo apporre i sigilli alla stessa.

Dopo alcuni giorni il g.i.p. non convalidò il sequestro della scuola e rigettò la contestuale istanza di emissione del decreto di sequestro preventivo, autorizzandone così la riapertura.

In seguito a tale provvedimento la Procura della Repubblica di Avellino fece appello al Tribunale del riesame. Lo stesso fissò in Camera di consiglio il ricorso previsto in data 20 dicembre 2016.

Dopo una lunga discussione, il Tribunale nella stessa data comunicò il rigetto dell’appello della Procura, ritenendo che “il provvedimento di rigetto va confermato” in quanto ritiene “l’insussistenza dei reati”, di cui all’art. 677 e 328, a carico dell’ex sindaco Antonio Aufiero e del responsabile comunale del Settore Urbanistica, e cioè “nell’aver tenuto in esercizio l’edificio pubblico adibito a sede della scuola primaria di Pratola Serra nonostante il segnalato pericolo di crollo e di aver omesso di eseguire i lavori necessari alla rimozione del pericolo”.

Per quanto riguarda l’art. 677 c.p., il Tribunale dichiara che “il caso in esame difetta il presupposto della norma incriminatrice, cioè l’esistenza di un edificio che minaccia rovina”. Lo stabile di via Saudelle è infatti quotidianamente frequentato dagli studenti, dai loro familiari, dal personale docente e da quello amministrativo e “nulla lascia presagire la sua rovina”.

“L’avvertita esigenza di adeguare la struttura alle normative vigenti – si legge nella documentazione del riesame – non significa che l’edificio rischi di crollare e che quindi rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità”. In merito all’affermazione dell’ingegner D’Onofrio, c.t. del pubblico ministero, riguardo alle gravi carenze strutturali del fabbricato, secondo il collegio del riesame appare “apodittica in quanto non suffragata da alcuna indagine specifica e insussistente è anche l’ipotizzata omissione di atti d’ufficio”.

Il Tribunale di Avellino non ravvisa nel comportamento degli amministratori comunali coinvolti nella faccenda “un colpevole ritardo nell’espletamento della procedura amministrativa” in quanto si tratta di opere che “per la loro entità non sono eseguibili in tempi brevi”.

Infatti, l’inizio dei lavori era fissato per il 9 gennaio 2017, previo trasferimento in altro plesso delle attività scolastiche, il che per il Tribunale è “indicativo della solerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dei lavori tenuto conto che il contratto d’appalto è stato stipulato il 21/07/2016 e che si è dovuta attendere la soluzione di un contenzioso amministrativo instauratosi con la società partecipante alla gara e risultata non aggiudicataria”.

La Procura di Avellino ha, allora, avanzato ricorso alla Cassazione. Dopo che gli alunni sono stati trasferiti è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione 10 gennaio 2018, n. 10446, con la quale è stato definitivamente respinto il ricorso della Procura di Avellino contro l’ordinanza del tribunale di riesame.