Ripartiti i fondi per lo zero sei – anno 2017

 Decreto 22 dicembre 2017, n. 1012  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, gli articoli 12, recante “Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale  per il Sistema integrato di educazione e di istruzione” e l’articolo 13, recante “Copertura finanziaria”;

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge 5 febbraio1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 107 del 2015), e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante “IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – 2016-2017”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 11 dicembre 2017, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017;

VISTA l’intesa del 2 novembre in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1.         Per “Ministro” e “Ministero” si intendono rispettivamente il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2.         Per “Decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3.         Per “Piano” si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

4.         Per “Fondo” si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”.

5.         Per “Sistema integrato” si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.

Articolo 2 (Istituzione del Fondo)

1.         Presso il Ministero è istituito il Fondo di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo.

2.         Per l’anno 2017 il Fondo è pari a 209 milioni di euro.

3.         Il Fondo è destinato alla progressiva attuazione del Piano, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 11 dicembre 2017, per la promozione del Sistema integrato, secondo le finalità previste dall’articolo 8 del Decreto legislativo.

4.         Il Fondo finanzia:

a)        interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b)        quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c)         la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

5.         Gli interventi finanziati con il Fondo concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2 del Piano.

Articolo 3 (Criteri di riparto del Fondo)

1.         Per l’anno 2017 il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

a)        per il 40 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell’Istat;

b)        per il 50 per cento in proporzione agli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015, come risultanti dai dati del Dipartimento per le politiche della famiglia e da quelli dell’anagrafe nazionale degli studenti limitatamente ai frequentanti presso le sezioni primavera;

c)         per il 10 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età compresa tra tre e sei anni, non iscritta alla scuola dell’infanzia statale, come risultante dai dati dell’anagrafe nazionale degli studenti.

2.         Il riparto regionale del Fondo è indicato nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 4 (Erogazione del Fondo)

1.         Entro il 20 novembre 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero l’elenco dei Comuni, in forma singola o associata, ammessi al finanziamento statale, sentite le ANCI regionali.

2.         Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma precedente con risorse a carico del proprio bilancio

3.         Le risorse sono erogate dal MIUR direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nel riparto regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo.

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro     Valeria Fedeli

 

Abruzzo     3.872.801

Basilicata     1.292.990

Calabria     4.843.465

Campania     13.742.501

Emilia R.     20.308.143

Friuli VG     4.335.400

Lazio     23.544.329

Liguria     4.870.526

Lombardia     40.000.464

Marche     5.318.025

Molise     731.872

Piemonte     15.671.503

Puglia     11.528.712

Sardegna     4.755.962

Sicilia     13.092.402

Toscana     13.838.453

Trento     2.624.457

Bolzano     2.044.783

Umbria     3.814.237

Val d’Aosta     658.516

Veneto     18.110.459

Totale     209.000.000