Legge di bilancio 2018: sviluppo infrastrutturale

Nuove risorse per il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

L. 27/12/2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 1072 (risorse per il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese)

1072. Il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 ottobre 2018. (1) (2) (3) (4)

(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

(2) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi gli artt. 1, comma 6, 5, comma 2, 6, comma 1, e 14, comma 5, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, e, successivamente, l’art. 33, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio – 20 marzo 2019, n. 56 (Gazz. Uff. 27 marzo 2019, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1072, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 novembre 2018, il D.M. 4 giugno 2019, n. 450/2019 e il D.M. 7 agosto 2019. Vedi, anche, l’art. 1, comma 686, L. 30 dicembre 2020, n. 178.


Con il comma 1072 e seguenti della legge di bilancio 2018 viene rifinanziato il comma 140 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 e si dispone che il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa, tra cui l’edilizia scolastica, sia rifinanziato per 36.115 milioni di euro.

L’utilizzo del fondo è disposto con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato interessate. Con gli stessi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi nonché, laddove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi.